28 agosto 2011

I 10 punti di Casadiritto approdano al Parlamento

Si riportano, in estrema sintesi, i punti posti alla base degli incontri effettuati da CASADIRITTO con i Gruppi Parlamentari:PD, IDV, TERZO POLO, già effettuati, PDL e LEGA, richiesti ma non ancora effettuati.
1. Individuazione di una nuova tranche di alloggi da alienare, con emanazione di un 2° elenco;
2. Conseguente mini proroga su recuperi coatti, sino all’uscita del secondo elenco;
3. Modifica Regolamento vendite, art. 7 punto 4. riguardante estensione modalità tutela usufrutto, già prevista per il conduttore, anche per l’altro coniuge;
4. Modifica Regolamento vendite, art. 7 punto 14. con pieno rispetto tutele permanenza in affitto, così come prevista dalla Legge 244;
5. Modifica Regolamento vendite, art. 7 punto 11. abolizione tabelle “redditi gonfiati”;
6. Modifica Regolamento canoni di mercato art. 2 punto 6. eliminazione 100% adeguamento ISTAT con 75%;
7. Modifica Regolamento canoni di mercato con abolizione tabella “redditi gonfiati” art.2 punto 3.b.;
8. Modifica Regolamento canoni di mercato, estensione limiti di reddito esenzione, anche a vedove ASI con pensione di reversibilità, senza altri redditi;
9. L’esclusione delle procedure per l’applicazione del canone di mercato, per gli utenti rientranti nei limiti del Decreto Annuale, e non ancorato alla data del 23 giugno 2010;
10. In caso di assegnazione di alloggio o in caso di lavori di manutenzione di un alloggio occupato, con il tassativo consenso delle parti, possibilità di far eseguire i lavori a spese dell’inquilino, salvo rientro delle spese sostenute, con abbattimento sul canone di affitto, Modifica Legge 90 del 15 marzo 2010, Regolamento.
Su questi punti è stato richiesto un incontro con l’on.le Crosetto, Sottosegretario per la Difesa.
Sergio Boncioli
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16 commenti:

Anonimo ha detto...

Egr. Boncioli
Preliminarmente voglio ringraziarti dell’impegno e l’abnegazione che hai messo e metti al servizio di tutti noi.
Volevo però ricordarti la questione dei sine titulo ASI, qui di seguito descritta e inviata anche ad alcuni parlamentari delle commissioni difesa. Mi meraviglio che non sia stata inserita nei 10 punti pubblicati sul sito, anche perché, se non viene affrontata, provocherà un enorme contenzioso con conseguenze non certamente positive per le parti. Mi scuso per averti disturbato ancora una volta sull’argomento che ben conosci e passo caramente a salutarti.
Piano Annuale di Gestione del Patrimonio abitativo delle Forze Armate Anno 2010 Applicazione Dlg 66/2010 Art 306 comma 2
Gentile Onorevole
Sono un utente di alloggio di servizio, a suo tempo (ASI), in pensione e impropriamente definito sine titulo, e occupante pur essendo in regola con i canoni e gli oneri accessori.
Volevo richiamare la sua attenzione sulla discrepanza esistente tra la legge istitutiva
Dlg 66/2010 e quanto riportato nell'art. 2 del piano citato in oggetto,limitatamente ai parametri di reddito.
Detto Decreto Legislativo introduce elementi di protezione sociale stabilendo che gli attuali utenti
di alloggi di servizio sine titulo, indipendentemente dalla classificazione, possono mantenerne la conduzione se rientrano nei parametri di reddito stabiliti dal piano stesso.
Ebbene gli estensori del piano (Amministrazione Difesa) ritengono, che tale possibilità sia riservata solo a utenti sine titulo AST, in contrasto evidente con la norma istitutiva che non fa riferimento alcuno alla classificazione dell'alloggio.
Se mi permette, tutto quanto sopra esposto appare contro il principio di uguaglianza dei cittadini e, se si darà corso all'azione di recupero degli alloggi, o di rideterminazione del canone determinerà il seguente paradosso:
Utente sine titulo AST con reddito annuo di nei limiti del DM anno 2010 ( 40.8
10,22) mantiene l'alloggio e non subirà alcuna rideterminazione del canone
Utente sine titulo ASI con qualsiasi reddito inferiore potrebbe lasciare l'alloggio e/o subire la rideterminazione del canone
Pertanto, si confida in un suo autorevole intervento affinchè sia chiarita l’interpretazione autentica dellart. 306 comma 2 del Dlgs 66/2010 che non pare faccia differenza tra utenti sine titulo.
Lettera firmata

La Redazione ha detto...

Caro lettore, ti ringrazio per il riconoscimento dell'impegno e dell'abnegazione che riconosci verso CASADIRITTO. Aggiungerei però il riconoscimento, se me lo consenti, anche per i risultati, considerando tutto quello che hanno tentato ed in parte ci sono riusciti, nel toglierci quanto in 20 anni avevamo, sempre con CASADIRITTO, conquistato. Non si può negare, che in questa situazione di attacco feroce abbiamo: ottenuto il rinvio dei canoni di mercato, sino all'avvenuta notifica all'interessato. Ricordo che la legge del 30 luglio prevedeva tale decorrenza al 1 gennaio 2011. Molti mesi sono già passati e diverse migliaia di preziosi euro sono rimasti nelle nostre tasche. Sempre sotto attacco abbiamo ottenuto che fossero esentati dal canone di mercato tre o quattromila famiglie AST rientranti nella fascia prevista e le famiglie con portatori di handicap, anche essi esclusi dall'Obiettivo 9 dall'esenzione .Ricordo che il testo originale del decreto sui canoni prevedeva un limite di reddito esente di 19.000 euro. Riguardo ai 10 punti di cui stiamo tentando di riaprire i giochi con Crosetto ed il Governo, questi si riferiscono a decreti e regolamenti pienamente in vigore, e bisogna fermare un treno ad alta velocità in corsa. Noi abbiamo tirato l'allarme. Il conduttore si fermerà? I punti sono importantissimi tutti. Ma non possono modificare un impianto, che come tu sai, è stato scientificamente studiato a tavolino dall'obiettivo 9, come ampiamente documentato da CASADIRITTO. Se saremo in grado di fermarlo, quel treno, tutto può essere messo in discussione. Ma noi siamo all'altezza? Come tu sai Casadiritto ha fatto e sta facendo l'impossibile, ma poi ti rivolti, e molti di noi non sanno niente, alcuni fanno finta, altri sfruttano la situazione, pochissimi stanno su tre o quattro staffe, altri aspettano gli eventi, altri ancora remano contro. Come fare? Come sempre. Avere delle idee e provare pazientemente. Per quanto riguarda l'esclusione degli Asi dalla fascia di protezione brevi note. E' vero la legge istitutiva 537 del 1993, fatta da CASADIRITTO, prevedeva un decreto annuale senza differenziazioni. Poi la legge 724 del 1994, nel decreto annuale fu introdotta una differenziazione in quanto era limitata agli AST. Si andò avanti per tanti anni con o senza maggiorazioni del 50 % su una base dell'equo canone. Poi ecco l'obiettivo 9. Il Decreto leg.66 del 15 marzo 2010. frutto della legge CALDEROLI, sulla semplificazione, all'art.306 comma 2, prevede la continuazione della conduzione dell'utenza, in base ai criteri del Decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno. Ma che hanno poi scritto? All'art.286 dello stesso Decreto Legislativo n.66, al comma 3. viene applicata una maggiorazione del 20% sotto i 30.000 e del 50% sopra i 30.000 dall’entrata in vigore (ottobre 2010) senza specificare, poi al comma 4 dello stesso art. dice che, a chi si trova nelle condizioni del Decreto annuale di cui all'art.306 comma 2 si applica l'equo canone. Poi è intervenuta la legge sui canoni di mercato con tutto quello che sappiamo, che mischia le carte e senza quelle correzioni regolamentari, avrebbe contraddetto ulteriormente tutto. Come vedi un maledetto imbroglio. La questione come si può osservare è di volontà politica e tecnica, ma non si dirama se non con una unità di intenti e con molta partecipazione. Se sei di Roma puoi telefonarmi e ci potremo incontrare e ti illustrerò meglio. Ho voluto darti una lunga risposta perchè credo, che la questione da te posta sia molto importante che richiederebbe un'altra volontà da parte dell'Amministrazione e sia stata appositamente studiata e non una semplice norma giuridica frutto di una svista. Cordialmente ti ringrazio.
Sergio Boncioli

Anonimo ha detto...

l'importante che il I punto non blocchi l'iter degli alloggi già selezionati.
Altra domanda, da porre all'On.CROSETTO è la seguente:
come mai non vi è nessuna differenza di canone a parità di alloggio tra Sine Titulo ASI monoreddito con figli a carico e Sine Titulo ASI con reddito superiore per maggiore entrate (canoni ORIZZONTALI IO prendo 100 pago 80 tu prendi 200 paghi 80)alla faccia del principio io ho di più, devo pagare qualcosa in più.
Mi piacerebbe conoscere il pensiero dell'Onorevole, persona franca e sincera nell'esprimere il Suo punto di vista.

Anonimo ha detto...

All'Onorevole Crosetto, (che ritengo politico in buona fede), chiedo :
cosa c'è di più moralmente sano, di più immediatamente introitante per le casse dello Stato, di più risparmio manutentivo, di più stimolante per l'edilizia, di più risolutivo nella problematica alloggiativa,cosa c'è di meglio che il vendere TUTTI gli alloggi non strettamente utili al Servizio e consentire la creazione di cooperative di militari per case da costruirsi nelle caserme che il Ministro La Russa intende invece vendere a privati?
Gridiamo forte quali sono le cose giuste da farsi, e invitiamo La Russa ad informarsi su come siano organizzati in Germania, Francia, Gran Bretagna e Spagna, sul tema degli alloggi.
Apprendiamo da loro come gestire il mattone, se non vogliamo partire dall'età della pietra !

Anonimo ha detto...

perché "mini proroga agli sfratti in attesa della seconda trance di alloggi da
vendere" di cui al punto due???? Il termine "sfratti" bisogna riuscire a farlo
sparire perché coloro sui quali pende la spada di Damocle degli sfratti sono
quelli che fino ad ora hanno garantito le entrate cospicue nelle casse dello
Stato con i canoni maggiorati del 20 e 50%: o no?
Se questi ultimi vengono sfrattati con quali soldi verranno manutenzionati i
loro alloggi prima che vengano riassegnati? Non mi pare sufficiente quanto
scritto al punto 10. (manutenzione a carico di chi entra nell'alloggio; nel
frattempo lo Stato o la Difesa non vedono un centesimo. In periodo di vacche
magre......si vende tutto a chi vuole può comprare, si affitta a prezzo equo a
chi non vuole può comprare, si ottimizzano le entrate con acquisizioni permute
con Enti territoriali gli alloggi che sul territorio necessitano per il
personale. Ma non si deve parlare di SFRATTI se si vuole che denaro sonante
ogni mese vada dalle buste paga/pensioni alle casse dello Stato Difesa. E'
questo ciò di cui devono convincersi l'On. Crosetto ed i politico militari che
ruotano attorno al problema alloggi..
nino

Anonimo ha detto...

10 PUNTI DI CASADIRITTO IN PARLAMENTO
Grazie al costante e sempre vigile impegno di Casadiritto, con l’appoggio di tante famiglie di Utenti della Difesa e di importanti Parlamentari che hanno recepito la gravità della “situazione casa”, sono finalmente approdati in Parlamento i 10 punti importanti riguardanti il grosso problema rappresentato dagli alloggi demaniali. Dovrebbe infatti essere impegno comune allargare l’alienazione di alloggi il cui mantenimento comporta un aggravio di spese a carico dell’Amministrazione in quanto trattasi di unità abitative ormai vetuste e bisognevoli di grossi interventi manutentivi, facendo slittare in avanti i tanto temuti sfratti coatti. Impegno comune dovrebbe essere anche quello di tutelare specialmente in un periodo di crisi globale come quello attuale, le vedove ASI-AST , i portatori di handicap e tutti quegli Utenti con basso reddito determinato dal Decreto Ministeriale Annuale. Auspico quindi, che i nostri Amministratori risolvano questo grave problema con coscienza ed obbiettività ponendo finalmente rimedio alle tante penalizzanti anomalie evidenziatesi in quest’ultimo periodo.
Vito

Anonimo ha detto...

PARTE PRIMA

Premesso che non mi stancherò mai di ringraziare il Coordinatore di CASADIRITTO per la passione, il coraggio, lo spirito di abnegazione profusi, la competenza specifica dimostrata ed i brillanti risultati sinora conseguiti alla faccia dei suoi detrattori, buoni soltanto a criticare, poiché come è noto l’appetito vien mangiando, vorrei dire la mia a proposito dei 10 punti di CASADIRITTO affinché gli stessi … diventino 11.
Non avendo nulla da eccepire su tutti e 10 i punti (e ci mancherebbe altro vanno tutti nella giusta direzione) vorrei soffermarmi “solo” sul punto 7 grazie al quale si verificherebbe il raggiungimento di due importanti obbiettivi:
• la piena salvaguardia delle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 che continueranno a corrispondere l’equo canone in luogo dei canoni di mercato.
• la parziale salvaguardia delle restanti famiglie che pagherebbero i canoni di mercato in base ai propri redditi senza l’iniqua penalizzazione del coefficiente peggiorativo dovuto agli anni di permanenza nello status di sine-titulo.

Ed è proprio su queste ultime famiglie che occorrerebbe a mio parere un ulteriore intervento legislativo perequativo

Il comma 4 dell’art. 2 del decreto, che rimarrebbe invariato, contempla coefficienti correttivi compresi tra lo 0,30 e lo 0,95 ossia sconti decrescenti sul prezzo di mercato che vanni dal 70 al 5%. Se ho ben capito, ad eccezione delle vedove degli i utenti ASI, nessun utente AST usufruirà degli sconti del 70, del 60 e del 50% perché riservati ad un rango di reddito rientrante nella fascia protetta e ai cui fruitori verrà applicato l’equo canone.

Agli utenti AST che superano anche di un solo Euro il limite della fascia protetta verrà applicato “solo” lo sconto del
40% che in maniera decrescente diverrà nullo per i possessori di reddito oltre i 130.000.

Di conseguenza le famiglie che superano il limite di reddito stabilito annualmente, una volta dedotto dal loro reddito mensile il canone di locazione in base ai prezzi di mercato, si troverebbero in una situazione economica di gran lunga peggiore della famiglie tutelate.

Infatti, come si evince dallo specchio allegato, (Allegato 1) ipotizzando un equo canone medio di Euro 400,00 (quattrocento/00) ed un canone di mercato medio di Euro 1300,00 (milletrecento/00) gli effetti sarebbero disastrosi.

In particolare gli utenti con reddito lordo sino a Euro 45.000, dedotto dallo stipendio l’importo del fitto, si troverebbero nella condizione di dover vivere con un importo mensile intorno ai mille euro.

Paradossalmente anche utenti con un reddito medio-alto (euro 55.000 lordi annui), pari a circa tremila euro mensili, disporrebbero di un reddito, al netto del canone di affitto, di circa 1600 Euro decisamente inferiore a quello degli utenti che si trovano al limite della fascia protetta. (CONTINUA) ......

Anonimo ha detto...

Vorrei sapere se quanto scritto nel regolamento sui canoni di mercato, riguardo ai requisiti posseduti alla data del 23 giugno 2010, decreto redditi 2009, per l'esclusione dai canoni, può essere applicato a chi possederà gli stessi requisiti negli anni e nei decreti successivi al 2009. Mi riferisco anche alla legge 104.

Anonimo ha detto...

Il punto 1) non l'ho mai capito. A che serve comprarsi una casa dello stato? Abbiamo già visto come sono finite le vendite di altri enti. Prezzi alti, procedure lunghe e discutibili. Tra l'altro, se uno ha liquidità per comprarsela, non aspetta la Difesa ma se la comprava una civile e basta.

Anonimo ha detto...

PARTE 1 di 2:

Chiedo scusa, ma sono costretto a dividere il mio intervento in due parti per motivi di ...spazio. L'intervento parziale di ieri sera è da considerarsi annullato e sostituito dal presente
=======

Premesso che non mi stancherò mai di ringraziare il Coordinatore di CASADIRITTO per la passione, il coraggio, lo spirito di abnegazione profusi, la competenza specifica dimostrata ed i brillanti risultati sinora conseguiti alla faccia dei suoi detrattori, buoni soltanto a criticare, poiché come è noto l’appetito vien mangiando, vorrei dire la mia a proposito dei 10 punti di CASADIRITTO affinché gli stessi … diventino 11.
Non avendo nulla da eccepire su tutti e 10 i punti (e ci mancherebbe altro vanno tutti nella giusta direzione) vorrei soffermarmi “solo” sul punto 7 grazie al quale si verificherebbe il raggiungimento di due importanti obbiettivi:
• la piena salvaguardia delle famiglie ricadenti nelle fasce di tutela stabilite dal Decreto Legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 che continueranno a corrispondere l’equo canone in luogo dei canoni di mercato.
• la parziale salvaguardia delle restanti famiglie che pagherebbero i canoni di mercato in base ai propri redditi senza l’iniqua penalizzazione del coefficiente peggiorativo dovuto agli anni di permanenza nello status di sine-titulo.

Ed è proprio su queste ultime famiglie che occorrerebbe a mio parere un ulteriore intervento legislativo perequativo

Il comma 4 dell’art. 2 del decreto, che rimarrebbe invariato, contempla coefficienti correttivi compresi tra lo 0,30 e lo 0,95 ossia sconti decrescenti sul prezzo di mercato che vanni dal 70 al 5%. Se ho ben capito, ad eccezione delle vedove degli i utenti ASI, nessun utente AST usufruirà degli sconti del 70, del 60 e del 50% perché riservati ad un rango di reddito rientrante nella fascia protetta e ai cui fruitori verrà applicato l’equo canone.

Agli utenti AST che superano anche di un solo Euro il limite della fascia protetta verrà applicato “solo” lo sconto del
40% che in maniera decrescente diverrà nullo per i possessori di reddito oltre i 130.000.

Di conseguenza le famiglie che superano il limite di reddito stabilito annualmente, una volta dedotto dal loro reddito mensile il canone di locazione in base ai prezzi di mercato, si troverebbero in una situazione economica di gran lunga peggiore della famiglie tutelate.

Infatti, come si evince dallo specchio allegato, (Allegato 1) ipotizzando un equo canone medio di Euro 400,00 (quattrocento/00) ed un canone di mercato medio di Euro 1300,00 (milletrecento/00) gli effetti sarebbero disastrosi.

In particolare gli utenti con reddito lordo sino a Euro 45.000, dedotto dallo stipendio l’importo del fitto, si troverebbero nella condizione di dover vivere con un importo mensile intorno ai mille euro.

Paradossalmente anche utenti con un reddito medio-alto (euro 55.000 lordi annui), pari a circa tremila euro mensili, disporrebbero di un reddito, al netto del canone di affitto, di circa 1600 Euro decisamente inferiore a quello degli utenti che si trovano al limite della fascia protetta.

In sintesi, poiché gli utenti, esclusi dalla fascia protetta, beneficerebbero di sconti irrisori sul canone di mercato, si tratterebbe di rimodulare la misura del coefficiente correttivo in modo da favorire le fascia medio bassa e medio alta, mantenendo altresì inalterato lo spirito della legge che prevede la progressione dei canoni in base al reddito.

Ecco quindi l’undicesimo punto, che in punta di piedi mi accingo a proporre ed in merito al quale gradirei conoscere il parere degli utenti a reddito medio-basso esclusi dalla fascia protetta, pronto a … finire dietro la lavagna qualora abbia scritto delle … inesattezze:

....... (CONTINUA)

Anonimo ha detto...

PARTE 2 di 2: Ecco la proposta di modifica:

• Il comma 4 dell’art. 2 è abolito e sostituito dal seguente:

4. Il “coefficiente correttivo” di cui al comma 1, per i “redditi di riferimento”, come calcolati al comma 2, è determinato in misura pari a:
a) 0,40 per i redditi fino a euro 45.000;
b) 0,50 per i redditi fino compresi tra euro 45,001 ed euro 55.000;
c) 0,60 per i redditi fino compresi tra euro 55.001 ed euro 80.000;
d) 0,70 per i redditi fino compresi tra euro 80.001 ed euro 90.000;
e) 0,90 per i redditi fino compresi tra euro 90.001 ed euro 130.000;
f) 1,00 per i redditi oltre euro 130.000;

SPIEGAZIONE: ALLEGATO 1 canone e reddito residuo senza la modifica del comma 4.
ALLEGATO 2 canone e reddito residuo con la modifica proposta al l PUNTO 11.

Gli allegati sono composti di 5 colonne: 1)reddito annuo lordo; 2)reddito mensile netto; 3)Coefficiente correttivo; 4)Canone mensile locazione; 5) Reddito mensile residuo

ALLEGATO 1 EFFETTI DELLA NORMATIVA SUI CANONI DI LOCAZIONE senza la modifica del comma 4

LORDO NETTO Coeff. CANONE RESIDUO
19.000 1.113 N. A. 400 713
22.000 1.282 N. A. 400 882
24.000 1.394 N. A. 400 994
25.000 1.450 N. A. 400 1.050
30.000 1.714 N. A. 400 1.314
40.800 2.229 N. A. 400 1.829
41.000 2.238 0,70 945 1.293
42.000 2.286 0,70 945 1.341
43.000 2.334 0,70 945 1.389
44.000 2.382 0,70 945 1.437
45.000 2.429 0,70 945 1.484
47.000 2.525 0,70 945 1.580
55.000 2.906 0,70 945 1.961
60.000 3.133 0,80 1.080 2.053
65.000 3.360 0,80 1.080 2.280
70.000 3.587 0,80 1.080 2.507
75.000 3.814 0,80 1.080 2.734
80.000 4.033 0,90 1.215 2.818
85.000 4.252 0,90 1.215 3.037
90.000 4.472 0,90 1.215 3.257
100.000 4.910 0,95 1.283 3.628
120.000 5.787 0,95 1.283 4.504
130.000 6.225 0,95 1.283 4.943
150.000 7.102 1,00 1.350 5.752

ALLEGATO 2 EFFETTI DELLA NORMATIVA con la modifica del comma 4 (PUNTO 11)

LORDO NETTO Coeff. CANONE RESIDUO
19.000 1.113 N. A. 400 713
22.000 1.282 N. A. 400 882
24.000 1.394 N. A. 400 994
25.000 1.450 N. A. 400 1.050
30.000 1.714 N. A. 400 1.314
40.800 2.229 N. A. 400 1.829
41.000 2.238 0,40 540 1.698
42.000 2.286 0,40 540 1.746
43.000 2.334 0,40 540 1.794
44.000 2.382 0,40 540 1.842
45.000 2.429 0,40 540 1.889
47.000 2.525 0,50 675 1.850
55.000 2.906 0,50 675 2.231
60.000 3.133 0,60 810 2.323
65.000 3.360 0,60 810 2.550
70.000 3.587 0,60 810 2.777
75.000 3.814 0,60 810 3.004
80.000 4.033 0,60 810 3.223
85.000 4.252 0,70 945 3.307
90.000 4.472 0,70 945 3.527
100.000 4.910 0,90 1.215 3.695
130.000 6.225 0,90 1.215 5.010
150.000 7.102 1,00 1.350 5.752

Cordialmente,
Vincenzo Pagano

PS: non conoscendo bene il funzionamento del blog sono entrato come utente anonimo ma non ho difficoltà a fornire le mie generalità e chi ne faccia richiesta per un confronto e/o eventuali chiarimenti.

Anonimo ha detto...

A proposito di casa. Su Repubblica del 31 agosto pag.15 Scajola: "Sulla casa mi stanno massacrando" dice l'ex Ministro dello Sviluppo Economico. Mi viene da dire, poverino. Ma allora quando anche lui ha votato, approvandoli, quei provvedimenti contro chi la casa e l'affitto lo pagano secondo legge, che diritto ha lui, colpevole di averli approvati, contro famiglie e buosenso, di lamentarsi?

Anonimo ha detto...

Ma Crosetto, si è fatto vivo? Occorre subito un suo coinvolgimento, dato che ha la delega.

Anonimo ha detto...

OSSERVAZIONE SUL DECIMO PUNTO DEI 10 PUNTI DI CASADIRITTO
Dopo aver appreso dal sito di CASADIRITTO dell’’esistenza sull’intero territorio nazionale, di 4000 alloggi sfitti la cui mancata assegnazione comporta un’enorme perdita di introiti per la Difesa, mi sono chiesto il perché di questa anomalia e l’unica risposta è che le abitazioni non possiedano i requisiti necessari per ottenere l’abitabilità a causa di mancata manutenzione. Oltre a questi alloggi ce ne sono anche molti altri occupati ugualmente occorrenti di manutenzione che però non viene fatta per mancanza di fondi.
Ritengo quindi che l’applicazione del punto 10 costituisca un valido aiuto per salvaguardare il patrimonio alloggiativo dello Stato, in sintonia con gli articoli 1350 e 1571 del codice civile.
Ipotesi – Spese di manutenzione ordinaria o straordinaria sull’alloggio
1^ Ipotesi: l’inquilino spende 2000 euro, la somma verrà detratta dal canone di affitto sino al suo recupero totale; esempio- canone 200 euro meno 100 euro di recupero spese l’inquilino pagherà l’affitto per 20 mesi 100 euro.
2^ Ipotesi: l’inquilino spende 5000 euro, il 36% verrà detratto dalla denuncia dei redditi e la rimanente somma sarà recuperata con un abbattimento sul canone
esempio: spesa 5000 euro meno 36% uguale 1800 euro da recuperare nella denuncia dei redditi, la rimanente somma di 3200 euro sarà recuperata con un abbattimento del canone.
NOTA (la percentuale 36%): lo sgravio fiscale è stato introdotto dalla legge nr. 449/97, relativo agli interventi di recupero di manutenzione ordinaria e straordinaria. A tale riguardo, la Finanziaria 2010 legge n. 191 del 23 dicembre 2009 ha prorogato fino al 31 dicembre 2012, gli sgravi Irpef introdotti appunto dalla suddetta legge 449, sulle spese sostenute per la ristrutturazione di case di abitazione e parti comuni di edifici residenziali situati nel territorio dello Stato. La misura della detrazione è fissata al 36%, da calcolare sul limite massimo di spesa pari a 48.000 euro riferito alla singola unità immobiliare. I fruitori delle detrazioni sarebbero, il proprietario o il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale di godimento, usufrutto, uso abitazione o superficie, chi occupa l’immobile a titolo di locazione o comodato, i soci di cooperative divise e indivise e i soci delle società semplici. Ha diritto alla detrazione, anche il familiare (è definito familiare il coniuge ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi).convivente del possessore o detentore dell’immobile (vedova nel nostro. caso) oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Lo sgravio fiscale è a tutt’oggi purtroppo applicato alle sole abitazioni civili, sarebbe quindi auspicabile che venisse esteso anche agli immobili della Difesa modificando il Dpr. 90/2010 come già avvenuto recentemente per ben due volte.

Anonimo ha detto...

Per il COCER gli alloggi esistono ancora? o sono diventati un tabù di cui non si deve più parlare.

Anonimo ha detto...

Secondo me, il COCER è immobilizzato dalla speranza di ottenere una ulteriore proroga, che lo svuoterebbe ulteriormente dagli obblighi presso i propri rappresentati, e il terrore di dare fastidio a chi questa proroga dovrebbe concedere